1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DI 180/2010 come modificato dal DI 145/2011)
2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
5. l’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’organismo.
La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on line e pubblicata sul sito www.adr-mediazione.it sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
La domanda deve contenere:
1) il nome dell’Organismo di mediazione;
2) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
3) L’oggetto della lite;
4) Le ragioni della pretesa;
5) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento
B. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.
La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito www.adr-mediazione.it dove può essere scaricata tutta la modulistica.

1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art.2 del d.i. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione..
6. L’Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento

1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.
-La lista dei mediatori è consultabile sul sito www.adr-mediazione.it;
I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art.18 del DI 180/2010 modificato con DI 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del DI 145/2011.
In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Di seguito, si farà riferimento, ai fini meramente dimostrativi, ad uno dei possibili modi di dare attuazione concreta alla previsione di cui all’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011
Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett.b) del d.i. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.
A tal fine, il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.). Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.
In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione. L’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo icriteri sopra indicati.
Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.

Tariffe di mediazione valide per tutti i tipi di mediazione: obbligatoria, facoltativa, contrattuale, demandata dal Giudice.

1. Contributo spese di avvio

2. Spese postali

3. Spese di mediazione

4. Casi di maggiorazione dovute per legge

5. Modalità di pagamento

6. Agevolazioni economiche per le parti

1. Contributo spese di avvio

48,80 €, IVA compresa, per istanze con valore fino a 250.000,00 € o indeterminato basso;

97,60 €, IVA compresa, per istanze con valore superiore a 250.000,00 € o indeterminato alto.

Il contributo per le spese di avvio è dovuto dalla parte istante al momento del deposito dell’istanza di mediazione e dalla parte chiamata otto giorni prima della sua partecipazione al primo incontro.

2. Spese postali

Le spese postali ammontano a 10,00 € per ciascuna parte convocata in mediazione con raccomandata semplice.
Per la
Raccomandata 1 sono dovute 15,20 € per ciascuna parte convocata in mediazione.

3. Spese di mediazione*

Le spese di mediazione dovute per la procedura di mediazione civile sono quelle indicate in base al valore della controversia e sono state determinate dal Ministero della Giustizia con Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 (Allegato Tabella A).

Valore della controversia

Tariffe di mediazione ufficiali (ex Tabella A del D.M. 180/2010)

Maggiorazione per esito positivo

(per parte, iva esclusa)

Fino a € 1.000

65.00

16.00

Da € 1.001 a € 5.000

130.00

32.00

Da € 5.001 a € 10.000

240.00

60.00

Da € 10.001 a € 25.000

360.00

90.00

Da € 25.001 a € 50.000

600.00

150.00

Da € 50.001 a € 250.000

1.000.00

250.00

Da € 250.001 a € 500.000

2.000.00

500.00

Da € 500.001 a € 2.500.000

3.800.00

950.00

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

5.200.00

1.300.00

Da € 5.000.001 e oltre

9.200.00

2.300.00

Indeterminato basso

600.00

150.00

Indeterminato alto

1.000.00

250.00

*Gli importi sopra indicati si intendono IVA esclusa e sono applicati in egual misura a ciascuna parte intervenuta in mediazione.

* QUALORA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE IL VALORE DELLA CONTROVERSIA RISULTASSE MAGGIORE DA QUELLO DICHIARATO INIZIALMENTE DALLE PARTI, L’IMPORTO DELL’INDENNITÀ DOVUTO SARÀ QUELLO CORRISPONDENTE AL RELATIVO SCAGLIONE.

4. Casi di maggiorazione dovuta per legge

1. Successo della mediazione: + 25%;

2. Formulazione della proposta: + 20%;

3. Particolare complessità della mediazione: + 20%

Le percentuali sopra riportate si applicano sulle spese della mediazione nei casi indicati.

5. Modalità di pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo:

  1. Bonifico Bancario sulle seguenti coordinate:
  2. intestato a ADR Mediazione s.r.l. – IBAN: IT56C0200805017000101419880 c/c presso Ag. Roma Cesi Unicredit S.p.A.
  3. Assegno bancario consegnato presso la nostra sede;
  4. Bancomat o carta di credito presso la nostra sede.

6. Agevolazioni economiche per le parti

In caso di successo della mediazione lo Stato riconosce un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà (art. 20 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28). Di fatto, l’indennità pagata, fino ad un massimo di 500 €, viene totalmente recuperata detraendo dalle tasse da pagare l’importo corrisposto per la procedura di mediazione.